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Detrazione 65%: Vademecum Schermature Solari Enea bocciato!

il 01 Luglio 2015
Ultimo aggiornamento 30 Aprile 2024

Il 16 aprile l’ENEA ha pubblicato l’ultima revisione del Vademecum che dovrebbe - il condizionale è d’obbligo - fornire tutte le spiegazioni necessarie circa le modalità e i documenti per richiedere l

Detrazione 65% sulle schermature solari.
Il documento - nel complesso poco chiaro - in certi passaggi è a mio avviso addirittura al limite del paradossale. Vediamo se e come usarlo. E integriamolo con qualche utile suggerimento in più.

 

Detrazione 65% - Vademecum schermature solari ENEA, la storia

Il Vademecum ENEA. Un pò di storia

Chi mi legge sa che non mi limito a pubblicare le notizie in modo sterile. Postare alla buona la news del momento, usando la tecnica del copia e incolla malamente mascherato dalle fonti originarie non è davvero nel mio DNA.

Al contrario, come insegna il manuale del buon consulente, sviscero i contenuti raccolti sugli argomenti che decido di trattare e ne faccio un’analisi il più possibile critica ed oggettiva. Insomma, il mio scopo è fornire dei contenuti che siano davvero utili.

Ed è quello che ho fatto affrontando questo vademecum, trovandovi diversi punti che necessitano di essere approfonditi.

Partiamo con la breve storia evolutiva del documento, indispensabile per capire come si è arrivati all’attuale versione.

La 1a revisione

Detrazione 65% senza risparmio energetico, nonsense

Il documento ha avuto la bellezza di tre revisioni – e non di poco conto - nel giro di due settimane. E non è quello ci si aspetterebbe dalla Bibbia alla compilazione di allegati tanto fondamentali.

E’ indubbia la complessità della materia, che mescola norme tecniche e fiscali. Ma bisogna considerare anche la perdita economica che istruzioni poco chiare potrebbero portare alle tasche di chi si appresta a richiedere la Detrazione del 65%. Fossi stato nell’ENEA, avrei quindi aspettato qualche chiarimento ministeriale in più prima di diffondere il primo vademecum, datato 1 aprile.

Il risultato è stato un documento privo della ben che minima utilità pratica. Un puzzle composto da parti dei Vademecum degli altri interventi detraibili e della guida dell’Agenzia delle Entrate di gennaio 2015 (che potete scaricare qui ).

Basti pensare che questa questa prima versione non dava alcuna delucidazione sulla compilazione dell’Allegato F. In compenso, riportava uno stucchevole “N.B.” scritto in grassetto:

nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) OCCORRERÀ inserire valore “0”.

Da dizionario occorrerà = sarà necessario, bisognerà. Insomma, l’unica certezza era che, per essere agevolabili, gli interventi di installazione delle schermature solari non avrebbero dovuto produrre alcun risparmio energetico. Ci vedo un certo nonsense se consideriamo che l’Ecobonus viene concesso proprio per questa ragione.

La valanga di critiche sulla fumosità dei contenuti mossa dalle associazioni di categoria, dei tecnici e dei consulenti è stata inevitabile.

 La 2a revisione

Detrazione 65% - Vademecum Enea revisione 2 solo un copia e incolla

Forse sarà stato questo piccolo risvolto illogico a spingere l’ENEA a rivedere “solo” due settimane dopo il documento, pubblicandone la seconda versione il 14 aprile.

Non nego di essermi subito fiondato a scaricarla. Speravo di poterci trovare tutte le risposte ai miei dubbi, potendo così finalmente cominciare ad inviare le pratiche dei clienti senza correre rischi. E, invece…

All’inizio ho creduto di aver scaricato la vecchia versione, perché davvero non ci trovavo nulla di nuovo. Poi ecco la novità! Purtroppo l’unica. L’imperativo “N.B.” della prima versione era stato così modificato:

nel campo dell’Allegato F relativo al risparmio energetico stimato (13) È POSSIBILE inserire il valore “0”.

E’ possibile = puoi farlo, ma anche no. Bè, mi sono detto, almeno hanno avuto la lungimiranza di riconsiderare agevolabili anche gli interventi che generano un risparmio energetico. Già, ma su quali basi e modelli di valutazione e usando che parametri e condizioni posso calcolare questo valore? Volete sapere la risposta? Boh…

Ovviamente ne è seguita un’altra sommossa mediatica di associazioni di categoria, tecnici e consulenti.

Detrazione 65% - Analizziamo il Vademecum Enea

La 3a (speriamo non definitiva) revisione. Analizziamola per benino

Premessa

Il titolo di questo paragrafo forse avrà già tolto la suspense di sapere se la terza versione del Vademecum, datata 16 aprile, sia davvero quella della svolta.

Sfortunatamente temo di no. Devo ammettere, però, che contiene alcuni tentativi di chiarimento legislativo ed approfondimento tecnico in più della precedente. Ma saranno così utili? Vediamo insieme.

Partiamo dal presupposto che ENEA apre con un incipit in perfetto burocratichese italiano:

Questo Vademecum è stato messo a punto da ENEA sulla base di un suo parere e come tale ha il valore di una valutazione tecnica, che in ogni caso non potrà costituire giurisprudenza.

Insomma, i tecnici ENEA mettono subito le mani avanti: vi diamo delle indicazioni, ma potrebbero essere confutate dai legislatori o da qualche tribunale in qualsiasi momento. Tradotto nella vita pratica del compilatore dell’allegato F: sappi che seguendo questa guida potresti anche commettere degli errori di cui noi non saremo responsabili.

Da consulente so che rischi corro quando seguo un cliente su queste pratiche. Ma sarebbe altrettanto consapevole il povero Sig. Rossi che ha deciso di gestirsi la pratica da solo? Già, perché nel Vademecum più avanti c’è scritto che l’allegato F può anche essere redatto dal singolo utente…

E’ innegabile che chiunque possa compilare l’allegato F. Basta essere sicuri della correttezza dei dati che si inseriscono. Un insignificante particolare vero?

Requisiti dell’immobile

La parte del Vademecum dedicata ai requisiti dell’immobile fila liscia, come da copione. Infatti ci viene detto che gli interventi di posa delle schermature devono riguardare edifici:

  • esistenti (per la definizione vi rimando al paragrafo “1- Cos'è l'Ecobonus?” della pagina del nostro sito che spiega i meccanismi di questa detrazione)
  • in regola col pagamento dei tributi (ICI/IMU, ecc.)
  • quando ristrutturati con ampliamenti, non è consentito utilizzare il comma 344, ma quello specifico per il singolo intervento (commi 345 , 346 o 347) solo per la parte non ampliata.

Requisiti tecnici

Qui arriva la vera sorpresa. Nella versione del 14 aprile, in tre righe, si dichiarava tutto (o niente, dipende dai punti vista…). Ora compare una bella mezza paginetta integrativa. Ecco finalmente le risposte che aspettavo, mi dico.

Al primo punto si dichiara che:

è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M (*) al DLgs 311 del 29/12/2006.

Focalizziamo l’attenzione su due cose: l’Allegato M ed il bell’asterisco tra parentesi che segue.

Allegato M o Allegato B. Questo è il dilemma!
Detrazione 65% - Allegato M o Allegato B. Dilemma...

Il rimando all’Allegato M (nel tip si cita la parte riguardante le schermature solari) è parte integrante del comma 47 della Finanziaria 2015, che estende la Detrazione 65% alle schermature e ai generatori di calore a biomassa.

L’Allegato M riporta tutte le norme UNI EN attinenti alle schermature solari esterne. In particolare sono da tenere in considerazione la UNI EN 13659, che definisce i requisiti delle chiusure oscuranti e la UNI EN 13561, che definisce quelli delle tende esterne. Tali normative sono importanti perché forniscono, tra l’altro, l’elenco delle tipologie di prodotto che vengono ricomprese nelle suddette categorie. E, avere come parametro inderogabile da seguire un elenco di prodotti certamente detraibili, sarebbe davvero un buon punto di partenza.

Peccato che l’asterisco rovini la festa. Esso, infatti, riporta ad una nota esplicativa in cui ENEA scrive:

Il Decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” pubblicato nella G.U. n. 158 del 10/07/2009, all’art. 7, comma 2, ha sostituito integralmente con l’Allegato B i contenuti dell’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. Nell’Allegato B non sono presenti norme UNI “di prodotto” relative alle schermature solari ma sono presenti due specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate.

Da buon San Tommaso quale sono, ho voluto andare a leggermi questo fantomatico Allegato B al D.M. 26/06/09. Ed effettivamente ho constatato che esso rivoluziona non poco il “vecchio” Allegato M al DLgs 311/06.

La sezione riservata alle norme tecniche sulle schermature solari esterne è completamente sparita e del suo contenuto sono state mantenute solo le due normative "UNI EN 13363-1" e "UNI EN 13363-2", ora inserite nella sezione inerente la caratterizzazione dell’involucro.

In sintesi, non esiste più l’elenco prodotti di riferimento, ma solo una serie di modelli di calcolo da cui, al massimo, si può dedurre quali potrebbero essere le schermature detraibili. Insomma, un terno al lotto.

Nel seguito della nota, però, i tecnici ENEA ci vengono in aiuto e ci espongono una serie di “considerazioni” - così le chiamano loro – su quali tipologie di schermature solari, cito testuali parole, potrebbero rientrare nella detrazione fiscale del 65%. Notare l’uso del condizionale che, come si sa, non esprime certezza.

Quali schermature si possono detrarre allora?
Detrazione 65% - Indovina che schermature solari si possono detrarre

Io mi aspettavo un ulteriore elenco, magari meno specifico di quelli contenuti nelle UNI EN 13659 e 13561, ma pur sempre riportante nomi e cognomi dei prodotti incentivati. Invece mi sono trovato di fronte una serie di indizi in stile “Indovina chi?” (n.d.r.: mitico gioco da tavola degli anni 80), i quali suggeriscono che le schermature solari:

  • devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche”;
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.
Detrazione 65% - Qualche spiegazione sui requisiti tecnici delle schermature solari

E’ proprio tutto chiaro o serve un aiutino?

Alcune considerazioni sono doverose, alla luce del fatto che il Vademecum dovrebbe essere un documento indirizzato non solo ai tecnici, ma anche al comune contribuente.

Cerchiamo quindi di spiegare cosa voglia intendere il Vademecum ENEA quando dice che le schermature solari debbano essere...

1. Liberamente montabili e smontabili

Cosa voglia dire di preciso che le schermature solari non possano essere “liberamente montabili e smontabili dall’utente” è un’affermazione che poteva essere spiegata un po’ meglio.

Deduco abbiano voluto intendere che esse debbano essere fissate solidalmente all’involucro edilizio, non configurandosi, in questo modo, come strutture removibili.

2. Interne, esterne o integrate

Al punto successivo si legge che possono essere interne, esterne o integrate. La confusione aumenta.

Di fatto, l’Allegato M attiene alle sole schermature solari esterne. L’Allegato B, di contro, non ribadisce tale limitazione ma, a mio parere, neppure la esclude in modo esplicito.

Diciamo che ENEA ha voluto seguire la via più estensiva possibile. In ogni caso, mentre i significati di “interne” ed “esterne” sono intuitivi, il termine “integrate” necessitava di qualche spiegazione in più.

3. Mobili

Al quarto punto si dice che le schermature debbano essere mobili. Non si può certo dire che la sintesi non sia un dono dei tecnici ENEA. Aggiungiamoci un po’ di chiarezza.

Già le norme UNI EN 13363-1 e UNI EN 13363-2 escludono dal campo di applicazione dell’Ecobonus tutti i sistemi fissi (es. le capottine e le pensiline rigide). A rafforzare l’idea si aggiunge il il DLgs 311/06 che, nella sezione delle definizioni dell’Allegato A, ci dice che <<sono schermature solari i sistemi che, applicati all’esterno di una superficie vetrata trasparente, permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari>>.

Il motivo è semplice: le strutture fisse impediscono di agevolare l’irraggiamento nei mesi invernali, non potendo essere regolate nella loro funzione schermante. Via libera, quindi, a scuri, persiane (a battente, alla veneziana o a soffietto), tapparelle, tende esterne (a bracci pieghevoli o rotanti, a rullo, verticali) e tende per lucernari e finestre su tetto.

4. Tecniche

Nuovo esercizio di sintesi estrema: devono essere “tecniche” (stavolta hanno aggiunto le virgolette). Occorre altro chiarimento.

In linea di massima, tutte le chiusure oscuranti hanno natura tecnica, poiché garantiscono requisiti quali la capacità di attenuare le radiazioni solari, aumentare il confort dell’ambiente in cui sono installate e assicurarne anche la privacy e la protezione da agenti naturali esterni. Al contrario, non tutte le tende possono essere definite tecniche. Basti pensare alle tende decorative, che non hanno alcuna funzionalità pratica, se non quella di abbellimento.

E’ la normativa UNI EN 13120 che definisce tipologie e caratteristiche delle tende tecniche da interno. Ma essa non viene mai citata né nell’Allegato M né nell’Allegato B. Potrebbe essere l’ennesimo segnale che c’è qualche cosa che non torna? In ogni caso sappiate che le tende a fiorelloni che si vendono al mercato non potrete mai detrarle. Viceversa, secondo ENEA, per ora nessun problema per tende a rullo, plissettate, veneziane, verticali, skylighter e wintergarten.

5. Orientate a...

Passiamo alla questione degli orientamenti. Perché mai per le chiusure oscuranti valgono tutti, da nord a sud e per le tende no? ENEA non lo dice ma, non vi preoccupate, ci penso io.

Le chiusure oscuranti offrono vantaggi energetici tutto l’anno, proteggendo sia dall’irraggiamento solare (funzione schermante) sia dal freddo (funzione isolante). Per cui, in qualsiasi posizione siano montate, apportano dei benefici termici. Invece le tende hanno efficacia solo nei confronti dell’insistenza solare. Ne consegue che, se montate a nord, dove il sole ha solo una minima incidenza, riducono il loro effetto a zero.

Stavolta l’osservazione dei tecnici ENEA sembrerebbe non fare una grinza. Già, sembrerebbe… Allora come mai anche in questa terza versione del documento continua a figurare quel “N.B.” che concede di mettere il valore “0” nel campo dell’Allegato F riservato al risparmio energetico? Troppo bello se non ci fosse una contraddizione, vero?

6. Marcate CE (forse...)

Chiudo puntualizzando un’altra affermazione ENEA un tantino ambigua: <<le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista>>. Per le schermature solari la marcatura CE è obbligatoria dal 2006. Per cui si poteva tranquillamente eliminare quel “se prevista”.

Detrazione 65% - Allegato M vs Allegato B

Confusione normativa: dare retta al Vademecum o alla Finanziaria? Allegato M vs Allegato B

L’Allegato M fa parte di un Decreto Legislativo. Mentre l’Allegato B di un Decreto Ministeriale. Pertanto i contenuti del secondo non potrebbero annullare quelli del primo.

La legislazione italiana, infatti, è ordinata secondo una precisa gerarchia. Esistono cinque livelli normativi. Quelli di primo livello sono i più importanti e quelli di quinto hanno minor peso. In questa classificazione, i Decreti Legislativi si inseriscono al secondo livello, mentre i Decreti Ministeriali al quarto.

Il nostro ordinamento prevede che la norma di grado inferiore non possa porsi in contrasto con la norma di grado superiore. Nel caso questo succeda, si dichiara l’invalidità della fonte inferiore. A questa regola esiste un’unica eccezione, chiamata “criterio di competenza”, in accordo al quale, solo in rari casi, una norma che si trova su un gradino inferiore possa superare quella sul gradino superiore.

C’è forse a monte un pasticcio legislativo? La premessa al D.M. 26/06/09, infatti, rimanda al comma 4 dell’art. 16 del DLgs 311/06, che autorizza modifiche agli allegati dello stesso DLgs attraverso uno o più Decreti Ministeriali. Ora, non essendo esplicitata l’applicazione del criterio di competenza, potrebbe essersi creata una causa di nullità dell’art. 7 comma 2 del D.M. 26/06/09.

E, anche se il criterio di competenza fosse applicabile, perché mai il comma 47 della Finanziaria 2015 farebbe riferimento all'Allegato M, che non dovrebbe più essere in vigore da anni? Possibile che né Parlamento, né Governo, né Presidenza della Repubblica si siano accorti di questo strafalcione? Strafalcione che, essendo Legge dello Stato, per essere rettificato necessiterebbe di un ulteriore iter correttivo di pari grado.

Penso, dunque, che L’ENEA abbia dato un po’ troppo per scontato il fatto che debba ritenersi valido l’Allegato B. Anzi, secondo il mio modesto parere, prendere come riferimento l’Allegato M potrebbe essere al momento la soluzione più sicura. Ma solo il Governo potrà darci questa certezza.

Detrazione 65% - Diffidare del Vademecum schermature solari

Perché affermo che non ci si debba fidare molto di questo Vademecum

Spero abbiate intuito che non consiglio a nessuno di affidarsi ciecamente a questo vademecum. Ritengo, invece, lo si debba usare con cautela perché, in caso di contestazioni, non avrebbe alcuna valenza ufficiale.

Oltre ad essere piuttosto superficiale nelle informazioni elargite, esso azzarda ipotesi che esulano dal suo scopo. Tra l’altro senza addurne le dovute argomentazioni. Il che, come penso di avere dimostrato, crea ancora maggiore confusione nel contribuente.

Di sicuro la colpa di tutto questo bailamme non è solo di ENEA. Come spesso succede nel nostro Paese, infatti, ci sono troppe figure coinvolte: dal Governo, al MISE, all’Agenzia delle Entrate, all’ENEA. Il problema è che questi attori non parlano tutti la stessa la lingua e, peggio ancora, non dialogano tra loro. E quando i nodi vengono al pettine, ci vogliono mesi di diatribe fra enti ed istituzioni. Seguiti da circolari, decreti e controdecreti per districarli – n.d.r. qualcuno si ricorda la questione dei portoncini d’ingresso che all’alba dell’era Ecobonus non erano considerati detraibili al 65%? –.

Fatto sta che oggi ci troviamo di fronte ad uno sgravio fiscale fra i più alti al mondo che viene concesso anche per interventi che contraddicono lo scopo per il quale esso è stato istituito, ovvero l’ottenimento di un risparmio energetico, benché minimo.

Americo Carderi, responsabile Gestione meccanismo detrazioni fiscali ENEA, in un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Sole 24 Ore, ha così giustificato quanto scritto nel Vademecum:

Abbiamo cercato una lettura tecnica più favorevole possibile ad aprire il mercato sempre nel rispetto delle norme.

Già, peccato che prima non si sia posto la domanda più ovvia: Per che motivo viene concessa la Detrazione 65%?

Secondo voi, gli organi di controllo della Commissione Europea come la penseranno in proposito? In Europa siamo noti per la nostra “elasticità” nel recepimento delle normative comunitarie, per la quale siamo stati tempestati di avvisi di correzione legislativa e di sanzioni. E in questo caso usare il termine elasticità è un eufemismo.

Quando Bruxelles interverrà, e sono sicuro che lo farà, saranno - cito l’insuperabile Lino Banfi - “volatili per diabetici”. Qui non si tratta solo di sgridate e sanzioni. Ma, nella migliore delle ipotesi, di vedersi annullare le richieste di detrazione che non prevedano risparmi energetici certificati. A farne le spese non sarebbe solo lo Stato, ma anche gli ignari cittadini, che di esso si sono fidati.

E voi cosa ne pensate: ENEA ha svolto un lavoro impeccabile o avrebbe potuto fare meglio? Lasciate i vostri commenti. Confrontarsi fa sempre bene!

E ora mi piacerebbe conoscere il tuo parere o aiutarti a risolvere i tuoi dubbi sull'argomento.
Per cui ti invito a lasciare un tuo commento e ti risponderò con piacere ?

Fabio Fusano
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Fabio Fusano

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Fabio Fusano

Sono il fondatore e titolare dello Studio Biz Consulting.
Ho cominciato la mia attività di consulente nel 2000, all'interno di piccole e medie aziende informatiche in qualità di tecnico hardware/software, sistemista di rete e responsabile vendite e acquisti IT.
Ho poi operato come formatore informatico in diversi ambiti (sistemistica, web e applicativi grafici e Office).
Da formatore e consulente informatico ho collaborato con varie multinazionali, venendo a contatto con altri consulenti esperti di fisco e finanza.
Con alcuni di loro nel 2006 ho creato il primo studio associato di consulenza d'azienda, specializzato in agevolazioni pubbliche, web e privacy.
Nasce da questo momento il sogno ambizioso di Biz Consulting, che tutt'oggi continua e cresce.