Chiusure e schermi oscuranti svolgono un ruolo complementare e migliorativo a quello dei serramenti nella regolazione del calore e, di conseguenza, nel miglioramento del confort dell’immobile.
Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 (se non interverranno ulteriori proroghe), è finalmente possibile usufruire dell'Ecobonus anche per questa voce di spesa.
Ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare.
La legge c'è. Ma nella pratica?
Una delle novità della Legge di Stabilità 2015 è l’introduzione delle schermature solari tra i prodotti che godranno del bonus 65%.
Già da tempo questa estensione era richiesta a gran voce sia dalle associazioni dei produttori e rivenditori che dai consumatori. Ed era alquanto strano che la funzione di di tali sistemi non fosse ancora stata riconosciuta a livello normativo e premiata con lo stesso incentivo concesso per tutti gli altri sistemi di risparmio energetico.
Forse qualcuno ricorda cosa successe nel 2007 - anno di entrata in vigore delle detrazioni per il risparmio energetico - con la questione delle porte di ingresso.
Contrariamente ad ogni definizione tecnica, i legislatori stabilirono che un portoncino non poteva essere in alcun modo considerato alla stregua di un serramento vetrato. Il risultato fu che la spesa per il suo acquisto non poteva essere detratta.
Ci vollero quasi due anni di proteste di tutte le rappresentanze professionali, artigianali, commerciali e dei consumatori per far rinsavire il Governo, che con l’art. 4 comma 4 lettera c) del DPR 59/09, equiparò definitivamente la trasmittanza di porte e finestre, indicandole entrambe "chiusure apribili e assimilabili". E di fatto i portoni rientrarono a pieno titolo tra i beni detraibili con l'ecobonus.
L’episodio dimostra che la Legge è solo una lista di norme che non fornisce alcun parametro tecnico certo ed indiscutibile. A questo suppliscono poi i Decreti attuativi o gli allegati di Legge. E, se questi non dovessero bastare, i Decreti correttivi e le circolari ufficiali di Enti, Commissioni e Ministeri.
Insomma, il mio pensiero è che anche questa volta sarà necessario un po’ di tempo affinché l’attuabilità della nuova norma sia a prova di contestazione.
Ma cosa c’è di poco chiaro nella nuova disposizione? Comincerei subito dal dubbio che più di tutti ha attanagliato alcuni nostri clienti e sul quale mi è stato chiesto di far luce da qualche tempo…
Cosa si intende per "schermature solari"?
In parte la risposta già la troviamo nel comma 47 della stessa Legge di Stabilità, che fa riferimento all’Allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311. In esso sono indicate le normative ISO UNI EN ISO 13561 e UNI EN ISO 13659 che descrivono i requisiti prestazionali rispettivamente di tende esterne e chiusure oscuranti.
Spulciando in particolare l’ultimo documento, leggiamo che nella categoria delle «chiusure oscuranti e prodotti assimilabili, qualunque sia il loro impiego e natura dei materiali» possiamo includere:
- tende esterne alla veneziana
- persiane avvolgibili
- persiane a battente
- persiane alla veneziana
- persiane a soffietto (a chiusura piatta e a pannello scorrevole)
Ma, per non incappare in errori ed omissioni, è necessario anche verificare cosa dice in merito il Dlgs. 311/2006, decreto relativo al rendimento energetico nell'edilizia.
Esso considera come utili al conseguimento di risparmio energetico anche tutti i sistemi di schermatura cosiddetti “mobili o dinamici” che, permettendo una regolazione del grado di apertura, consentono di gestire in maniera dinamica le variazioni orarie dell’irradiazione solare.
A questa categoria appartengono:
- tende da sole, che fanno uso di una schermatura tessile retrattile o a pacchetto, regolabile tramite apposita intelaiatura
- tende a rullo, anch’esse caratterizzate da uno schermo in tessuto, che in questo caso si avvolge su un rullo ed è governato da sistemi di guida agenti sul fondale
- tende a lamelle orientabili (comunemente dette veneziane), che garantiscono un perfetto controllo solare grazie alla peculiarità di variare l’inclinazione delle lamelle da massima apertura a chiusura totale
- frangisole a pale, ad orientamento sia orizzontale che verticale, direzionabili con sistemi manuali o meccanizzati di diverso genere
- coperture tessili, diffusesi solo negli ultimi anni, sono strutture dotate di teloni morbidi o semirigidi in vari materiali, usate soprattutto per coprire spazi aperti come terrazzi o giardini, così da garantirne ombreggiatura, mantenimento della temperatura e, per alcune tipologie, a proteggerle dalle intemperie
Chiarito il primo dubbio con questo elenco, veniamo agli argomenti che meriteranno un approfondimento istituzionale.
La detrazione è concessa per la nuova installazione o per la sostituzione delle schermature?
Il fatto che nel comma 47 sia stata usata l’espressione «posa in opera», ha fatto da subito ritenere che l’agevolazione sarebbe stata applicabile non solo alle sostituzioni, ma anche alle installazioni ex novo.
Partiamo dal presupposto che, secondo quanto dice la normativa valida fino al 31 dicembre 2014, il beneficio su persiane, tapparelle e scuri, rientranti come abbiamo visto nella categoria delle chiusure oscuranti, è di sicuro richiedibile in concomitanza alla sostituzione dei serramenti.
Così dispone, infatti, l'art. 3 del DPR 59/09, che impone di adottare le norme UNI TS 11300 come metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche. E, alla parte 1 punto 11.1.2 delle suddette, si precisa che l'effetto delle chiusure oscuranti deve essere tenuto in conto nel calcolo della trasmittanza in quanto, da un lato, forniscono protezione dall’irradiamento solare e, dall’altro, garantiscono la protezione termica dei serramenti. Il loro ruolo è quindi ritenuto, forse un po’ riduttivamente, solo accessorio a quello dell’infisso.
Discorso del tutto nuovo si deve invece applicare alle tende esterne, fino ad ora non inseribili in detrazione in alcun caso.
La nuova Finanziaria le ha in effetti promosse sine conditio. Inoltre, mentre le chiusure oscuranti sono oggettivamente componenti il cui impiego è legato a doppio filo ai serramenti, le tende possono invece essere montate in maniera anche disgiunta da porte e finestre. Il che ha portato a pensare dall'inizio che sarebbero state agevolabili anche nell’ipotesi di nuova installazione, così come succede per i pannelli solari termici.
Non sarebbe quindi stata spiegabile un'eventuale differenza di trattamento tra tende e chiusure oscuranti. Né sarebbe stato sensato averle assimilate nello stesso paragrafo normativo.
Tanto più che è risaputo che le tende, pur svolgendo un’importante azione di protezione termica, garantiscono i maggiori benefici d’estate. Al contrario, le chiusure oscuranti producono effetti positivi sia nei mesi caldi che in quelli freddi, risultando quindi una soluzione di maggior pregio energetico.
Insomma, sin dalla prima lettura della norma, tutto ha fatto propendere per la tesi ibrida della detrazione applicata sia in caso di sostituzione che di nuova installazione.
Fortunatamente è arrivato tempestivo il nuovo aggiornamento di gennaio della Guida dell'Agenzia delle Entrate alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico.
Cosa dice la Guida dell’A.d.E?
Come è noto, nelle sue guide, l'Agenzia difficilmente - e, secondo me, giustamente - si sbilancia nel dare pareri tecnici che esulino dalle sue competenze. E, anche questa volta, si è limitata a riportare nel documento né più né meno quello che già sta scritto in merito alle schermature solari nel comma 47 della Legge di Stabilità; ossia che ne viene riconosciuta la detrazione del 65% per acquisto e posa in opera.
Non ha esplicitamente usato i termini "installazione ex novo" o "sostituzione", né ha fatto menzione dell'esclusione di una o dell'altra forma dal bonus. Non sono queste, infatti, questioni che abbiano a che fare con problematiche fiscali. All'opposto, hanno una valenza prettamente tecnica, competenza che rientra senza ombra di dubbio molto più nel merito dell'Enea.
Fu proprio un mancato rispetto delle competenze - e di competenza, se mi concedete il gioco di parole - che creò il pasticcio della detraibilità dei portoni d'ingresso che ho in precedenza citato. E da allora, per fortuna, tutti sono più cauti nel dettare sentenze prima del tempo.
Insomma, secondo il mio modesto parere e al contrario di quanto sostiene UNICMI nel suo recente comunicato del 26 gennaio, l'Agenzia non fornisce nel modo più assoluto dei chiarimenti che fugano ogni dubbio sulla questione. Semplicemente ha aggiornato la guida aggiungendovi in modo asettico la nuova norma e inquadrandola all'interno degli interventi sugli involucri degli edifici, come tutti ci saremmo aspettati.
Piuttosto, sulla faccenda sarebbe lecito attendersi o chiedere un parere dell'Enea . Ma i presupposti non mi fanno pensare che ci potrebbe venir data una risposta eclatante che rilevi un qualche impedimento all'assegnazione del bonus sia per le sostituzioni che per le nuove installazioni. In entrambi i casi, di fatto, il miglioramento del contenimento energetico è un dato inequivocabile.
Mi preoccuperei, invece, se taluni politici non addetti ai lavori decidessero di azzardare qualche precisazione avventata in una successivo decreto o documento attuativo. Per correggerlo, infatti, ci vorrebbe un altro Decreto del Presidente della Repubblica, con tutti gli svantaggi del caso.
Ma passiamo al quesito fondamentale che, purtroppo, ancora è insoluto.
Secondo quali parametri tecnici e con che procedura si può richiedere la detrazione sulle schermature?
Resta aperta la questione dell’applicazione operativa della norma.
Il limite massimo di detrazione di 60.000 euro (valido anche per la sostituzione di infissi e gli isolamenti) fa supporre che le schermature saranno inserite nel comma 345 della Legge 296/06. Non si hanno invece ancora le idee chiare su due punti:
- Dovranno essere rispettati dei requisiti tecnici per inquadrare gli interventi riferiti alle schermature solari fra quelli di risparmio energetico?
- Che procedura Enea dovrà essere applicata? Quella semplificata, quella completa o ne verrà creata una ad hoc?
Non ho la presunzione di voler fornire delle risposte inossidabili a riguardo. Però non posso esimermi dal dare delle indicazioni, anche se molto soggettive.
Partiamo dalla prima domanda: il mio parere è che quasi certamente saranno imposti dei parametri di prestazione cui attenersi. Per dovuta analogia con gli infissi, opterei per la via del limite di trasmittanza massima, ma non mi azzardo ad ipotizzarne i valori. Non credo che verranno richiesti altri requisiti stringenti. Forse, come per infissi e pannelli solari, dovranno al più essere forniti i dati dimensionali e sui materiali impiegati, ma a mero titolo informativo.
In merito al secondo quesito, sono quasi sicuro che non sarò smentito se affermo che la via più probabile è quella della pratica semplificata. Non vedo, infatti, i presupposti che potrebbero spingere i legislatori a richiedere calcoli astrusi e documentazioni eccessive per interventi che, tutto sommato, hanno molto in comune con l’installazione dei serramenti, per i quali esiste una procedura già rodata e funzionale.
Se, come ci è stato trasmesso in tutti questi mesi, uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare le farraginose procedure burocratiche esistenti, non penso che in questo ambito ci sia l’intenzione rendere la vita difficile ai cittadini.
Non mi resta che concludere...
Considerazioni finali
Spero che questa analisi sia servita a chiarire un po’ dei legittimi dubbi che si sono posti tutti gli interessati all’argomento. Di sicuro - o almeno lo spero… - nelle prossime settimane avremo qualche informazione ufficiale in più. Sta di fatto che ad oggi non è ancora possibile utilizzare i meravigliosi benefici che ci garantisce questa nuova norma.
Ma ormai credo che i contribuenti siano abituati a vedere passare sotto il loro naso tante leggi belle e promettenti senza poter goderne i vantaggi in tempi ragionevoli a causa della mancanza delle regole operative. Potrei citare decine di bandi, leggi e incentivi che vivono solo sulla carta e non nella realtà. Ma non è questa la sede per farlo, né voglio annoiarvi ulteriormente.
Sappiate solo che le associazioni di categoria si sono già mosse per chiedere lumi a chi di dovere. Prime fra tutte UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie di Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei Serramenti), che ha inviato al MISE e all’Agenzia delle Entrate un esposto in cui pone l’accento proprio sui temi che abbiamo trattato in questo articolo.
Il nostro auspicio è che le riposte arrivino in tempo utile per permettere a quanti hanno intenzione di usufruire di questi incentivi di avere abbastanza tempo per farlo.
Se avete ancora qualche dubbio sull'argomento scriveteci o lasciate un vostro commento usando il form in fondo all'articolo. Cercheremo di darvi una risposta alla velocità della luce!